Ridotto il termine di prescrizione delle bollette di Luce e Gas ed Acqua.

A cura di: Avv. Romolo Fondi – https://www.studiolegalefondi.it/

Con la nuova legge di stabilità 2018, il termine di prescrizione delle bollette di luce, gas ed acqua passa dall’originario termine quinquennale ad uno biennale, impedendo la possibilità per gli fornitori dei servizi idrici, elettrici e del gas di attuare i cd. Maxiconguagli a notevole distanza di tempo dal verificarsi dell’effettivo consumo accertato.

Nello specifico, tra le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2018 (Legge 27/12/2017 n° 205, G.U. 29/12/2017), vi è una di particolare interesse per i consumatori, e che riguarda l’introduzione del divieto ai fornitori di acqua, luce e gas di poter richiedere, a partire dal 01 gennaio 2019 per il gas, e dal 01 gennaio 2020 per l’acqua, conguagli per consumi avvenuti oltre due anni prima, sia con riguardo alle componenti della variabili che quelle fisse presenti in bolletta.

In particolare come chiarito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente, “poiché la prescrizione ha a oggetto il diritto di credito relativo ai corrispettivi dei contratti ivi previsti, la medesima prescrizione non può che operare a tutte le componenti esposte nelle suddette fatture, siano esse componenti fisse o variabili, a condizione che, ovviamente, la fatturazione o il ricalcolo si riferiscano a periodi risalenti a più di due anni.”

Le disposizioni introdotte in materia di l’elettricità valgono per le fatture la cui scadenza è successiva al primo marzo 2018, mentre per quanto riguarda il gas, il nuovo termine di prescrizione vale per le bollette che scadono dopo il primo gennaio 2019 e per l’acqua si partirà con quelle a scadenza dal primo gennaio 2020.

Le norme relative al nuovo termine di prescrizione abbreviato per le bollette dell’acqua si riferiscono esclusivamente ad utenze domestiche o riferibili a microimprese (cioè le aziende con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio annuo sotto ai 2 milioni di euro) mentre, per il gas ed elettricità, si applicheranno anche ai rapporti tra venditori e distributori.

Altra importante novità introdotta è quella che sancisce il diritto dell’utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore e al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

In particolare, il consumatore per poter sospendere il pagamento dovrà preventivamente inviare apposito reclamo al fornitore del servizio e a condizione che l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione.

Una volta verificata la illegittimità della condotta dell’operatore, l’utente ha diritto, entro tre mesi, al rimborso dei pagamenti indebiti, diritto che perde se la mancata o erronea rilevazione dei consumi è dovuta a responsabilità del cliente stesso.

Inoltre il fornitore del servizio sarà tenuto a informare il cliente della possibilità di eccepire la eventuale prescrizione degli importi richiesti contestualmente all’emissione della fattura con queste caratteristiche e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento.

In questo modo famiglie e piccole imprese saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette “maxibollette” derivanti da rilevanti ritardi dei venditori, rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare, o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale.

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